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Montaggio al campo: caschi, pali, e otto mani sullo stesso tubo. È di questo lavoro qui che parla la legge.

Una legge nuova sulla responsabilità di chi fa protezione civile: che cosa cambia per il volontario

Mercoledì 21 ottobre la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge «Disposizioni in materia di protezione civile». Il testo tocca una cosa di cui nel volontariato si parla da anni a mezza voce: di che cosa risponde chi fa protezione civile, quando qualcosa va storto.

Prima però una precisazione che conta più di tutto il resto: la legge non è ancora in vigore. Manca la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; entrerà in vigore quindici giorni dopo. Fino ad allora vale il quadro di oggi.

Il problema che prova a risolvere

Chi opera in protezione civile decide in fretta, con informazioni incomplete, con i mezzi che ha in quel momento e non con quelli che servirebbero. Poi, mesi dopo, qualcuno rilegge quelle decisioni con calma, seduto, sapendo come è andata a finire.

Fino a oggi un volontario risponde come chiunque altro, anche per una colpa lieve. Il risultato, in tante associazioni, è una frase che si sente spesso: «e se poi succede qualcosa, chi ci mette la firma?».

Che cosa cambia per il volontario

La legge aggiunge due articoli al Codice della protezione civile. Per noi contano due cose, e sono diverse fra loro.

La prima: la non punibilità. Chi ha rispettato le linee guida nazionali — o, finché non ci sono, le buone pratiche del settore — non è punibile per i reati colposi commessi facendo protezione civile. Con una condizione tutt’altro che formale: quelle raccomandazioni devono risultare adeguate al caso concreto. Non basta averle seguite alla lettera se la situazione davanti agli occhi chiedeva altro.

La seconda, e secondo noi la più importante: la colpa grave. Il volontario risponde dei reati colposi soltanto in caso di colpa grave. E questa non dipende dalle linee guida, non dipende da niente: vale sempre, su tutte le attività di protezione civile.

Qui c’è un dettaglio che vale la pena notare. Per i sindaci, le autorità e gli operatori la stessa soglia della colpa grave vale solo per le misure e gli interventi urgenti nella gestione dell’emergenza. Per il volontario no: è generalizzata. Su questo punto, il volontariato è tutelato più di chi comanda.

Chi è «volontario», per la legge

Non chiunque dia una mano. La norma parla degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, alle reti associative e agli altri enti del Terzo settore, e dei gruppi comunali, intercomunali e provinciali — a condizione che siano iscritti all’elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Ci rientrano anche i legali rappresentanti, compreso il sindaco quando rappresenta il gruppo comunale.

Detta altrimenti: quell’iscrizione, che da fuori sembra l’ennesimo adempimento, è la porta d’ingresso della tutela.

Ma quali sono, le «buone pratiche»?

È la domanda che viene subito: se le linee guida non ci sono ancora e nel frattempo il metro sono le buone pratiche, dove sono scritte? La risposta onesta è: a metà.

Quello che c’è. Esiste una definizione ufficiale e un organismo che se ne occupa, l’Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile, istituito con una direttiva del dicembre 2023 e organizzato con le indicazioni operative del Capo Dipartimento dell’estate successiva. Per quella direttiva una buona pratica è «un’azione o un insieme di azioni che, attraverso un determinato processo, dimostri di poter realizzare un obiettivo», a due condizioni: che sia stata realizzata e applicata con successo — o almeno provata in esercitazione — da un soggetto del Servizio nazionale, e che migliori la capacità operativa. Dal febbraio 2025 c’è anche una piattaforma online.

Quello che non c’è. Un elenco da consultare. La piattaforma serve a proporre buone pratiche, non a leggerle: la prima raccolta riguardava un tema soltanto — il sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico — e si chiudeva nell’aprile 2025. Non esiste, oggi, un catalogo a cui un volontario possa andare a vedere come si fa una certa cosa.

Quindi, in concreto, per noi il metro resta quello di sempre: le procedure del piano comunale di protezione civile, le direttive del Dipartimento e della Regione, i manuali e le dispense dei corsi che abbiamo fatto, quello che gli istruttori ci hanno insegnato. Sono «buone pratiche» nel senso della norma: roba scritta, usata e collaudata.

E c’è una conseguenza molto pratica, che vale la pena dire chiara: non basta averle seguite, bisogna poterlo dimostrare. Il foglio firme di un’esercitazione, il rapporto di servizio, il verbale di un corso, la traccia delle comunicazioni radio: sono le cose che, un giorno, raccontano al posto nostro che cosa è stato fatto e perché. Fino a ieri erano burocrazia. Da quando questa legge entrerà in vigore, sono la prova.

Che cosa guarderà un giudice

La legge scrive, nero su bianco, di che cosa si deve tenere conto per stabilire se c’è stata colpa e quanto è grave. L’elenco non è chiuso, ma dà la misura:

  • quanto l’evento era prevedibile, e quanta incertezza scientifica c’era;
  • il contesto di urgenza in cui si è deciso;
  • il ruolo preciso di ciascuno, quando si lavora in tanti — e in protezione civile si lavora sempre in tanti;
  • non solo la disponibilità ma anche l’attendibilità dei dati e degli strumenti di monitoraggio;
  • le risorse umane, strumentali ed economiche che c’erano in quel momento.

È il riconoscimento di una cosa ovvia a chi c’è stato: non si può pretendere da una squadra quello che la squadra non aveva.

Quattro esempi, per capirci

Messa così resta astratta. Proviamo con una situazione sola, e quattro modi diversi di starci dentro. Sono casi inventati, serve solo a far vedere come funziona il meccanismo.

Lo scenario. Notte di novembre, allerta arancione per rischio idraulico. Il Potenza è in crescita, la sala operativa ha attivato i presidi, una squadra è al sottopasso di una strada che ogni volta va sott’acqua. Piove da sei ore, i dati degli idrometri arrivano a singhiozzo, le squadre sono quelle che sono.

Il volontario che non è punibile

Chiude il sottopasso come prevede la procedura: transenne, segnale, luce, avviso alla sala operativa, e resta lì. Un automobilista scende dall’auto, sposta la transenna a mano e passa a piedi per andare a vedere; scivola e si fa male.

L’accusa possibile sarebbe: dovevi fermarlo fisicamente. Ma il volontario ha fatto quello che la procedura prevede, e quella procedura era adatta a quella situazione. Non punibile. E anche se non ci fosse stata una procedura scritta, resterebbe l’altra tutela: una disattenzione di quel tipo non è colpa grave.

Il volontario in colpa grave

Stesso sottopasso. Passa un conoscente, dice che deve assolutamente arrivare a casa, e il volontario sposta la transenna e lo fa passare — «sono dieci centimetri d’acqua» — pur sapendo che la strada è chiusa, pur avendo l’ordine contrario dalla sala operativa, e senza avvisare nessuno. L’auto si pianta a metà, l’acqua sale, chi era dentro si salva per poco.

Qui non c’è una valutazione difficile sbagliata sotto pressione: c’è una regola elementare e conosciuta, violata di proposito, proprio quella che il presidio esisteva per far rispettare. È il tipo di condotta che la soglia della colpa grave lascia fuori: risponde.

Il sindaco che non è punibile

Con l’allerta arancione in corso decide, alle due di notte, di non far evacuare un quartiere e di rinforzare i presidi: lo fa sulla base dei dati che ha in quel momento — telefonate, livelli, previsioni — e seguendo quello che il piano comunale prevede per quello scenario. La piena supera le attese e le case al piano terra si allagano.

Era una misura urgente nella gestione dell’emergenza, presa con quei dati e con quelle risorse. È esattamente il caso in cui la legge dice che si risponde solo per colpa grave — e una decisione del genere, presa così, non ci arriva. Non punibile.

Il sindaco in colpa grave, e il caso che lo scudo non copre

Arriva l’allerta rossa. Il piano comunale prevede di aprire il centro operativo e di chiudere quel sottopasso. Il sindaco non apre niente e non chiude niente, pur avendo ricevuto segnalazioni ripetute per ore. Non è una valutazione difficile andata male: è non aver fatto quello che era scritto e che tutti si aspettavano. Risponde.

E poi c’è il caso che quasi nessuno racconta, ma che è il più frequente. Mettiamo che il problema non sia la notte dell’emergenza, ma che il piano comunale non fosse aggiornato da otto anni, con le aree di emergenza indicate dove ormai c’è un parcheggio. Quella non è una misura urgente presa in emergenza: è pianificazione, fatta con calma, mesi prima. Su quel terreno il sindaco la soglia della colpa grave non ce l’ha, perché la legge gliela dà solo per l’urgenza.

È la differenza di cui parlavamo sopra, vista dal basso: il volontario è protetto sempre, il sindaco solo mentre gestisce l’emergenza.

Un’avvertenza, perché nessuno si faccia l’idea sbagliata leggendo questi quattro casi: il confine fra colpa lieve e colpa grave lo traccia un giudice guardando quella situazione lì, non un elenco. E c’è un’incognita vera: nel costruire questa norma il Parlamento si è ispirato alla legge sulla responsabilità dei medici, dove però la Cassazione ha poi ristretto parecchio la non punibilità. Come verrà letta quella della protezione civile, lo diranno le sentenze.

Penale e civile: due strade diverse

Tutti e quattro gli esempi qui sopra riguardano una sola delle due strade che si aprono quando qualcosa va storto. Vale la pena distinguerle, perché è il punto su cui si fa più confusione.

  • La responsabilità penale riguarda il reato: se c’è, risponde la persona. È quella di cui parla la legge nuova, ed è lì che entrano in gioco la colpa grave e la non punibilità.
  • La responsabilità civile riguarda i soldi: chi ha subìto un danno chiede che gli venga risarcito. Questa legge non la tocca.

Un esempio da campo. Si monta una tenda al campo base. Un palo scivola di mano e sfonda il lunotto di un’auto parcheggiata lì accanto. Non c’è nessun reato: nessuno si è fatto male, non c’è niente da processare. Ma il lunotto va pagato lo stesso, e quella è responsabilità civile. La colpa grave non c’entra niente: nel civile si risponde anche della distrazione più banale.

E c’è l’altra metà, che conviene sapere: le due strade corrono separate. Anche quando sul penale si arriva a un «non punibile», la richiesta di risarcimento può restare in piedi per conto suo. Non punibile non vuol dire non paga nessuno.

Ed è per questo che l’assicurazione non è un dettaglio

Qui si capisce perché, nel volontariato, assicurare chi opera non è una gentilezza dell’associazione: è un obbligo di legge.

Il Codice del Terzo settore stabilisce che chi si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie legati all’attività e per la responsabilità civile verso terzi. Le due cose insieme, non una sola: sia se il volontario si fa male lui, sia se è lui a combinare un danno a qualcun altro. Le modalità pratiche stanno in un decreto del 2021.

E quando si opera in convenzione con un’amministrazione pubblica — un Comune, una Regione — la copertura assicurativa è un elemento essenziale della convenzione, e gli oneri sono a carico dell’amministrazione con cui la convenzione è firmata.

Messa in fila con tutto il resto, la figura è questa: sul penale la legge nuova alza la soglia, sul civile ci pensa la polizza. Sono due protezioni diverse per due problemi diversi, e servono tutte e due. Per questo è una delle cose che si controllano prima di uscire, non dopo.

Quello che non è

Non è un salvacondotto, e raccontarlo così sarebbe un pessimo servizio.

  • La colpa grave resta punibile. La tutela ha dei confini precisi: non è un’immunità.
  • Le linee guida nazionali non esistono ancora. Vanno adottate entro dodici mesi dall’entrata in vigore, sentito l’Osservatorio sulle buone pratiche. Fino ad allora il metro sono le buone pratiche già in uso.
  • Non arriva un euro. La legge è a invarianza finanziaria: nessuna risorsa in più per formazione, attrezzature, dispositivi di protezione. Chi segue la materia l’ha fatto notare, e ha ragione: una tutela giuridica non sostituisce un corso fatto bene o un paio di stivali che tengono.

Che cosa vuol dire per noi

Che la strada per stare dalla parte giusta non è cambiata, è solo diventata più esplicita: fare le cose come vanno fatte, e poterlo dimostrare.

Il corso sulla sicurezza, le procedure del piano comunale, le esercitazioni, il fatto di sapere chi fa che cosa prima di partire: erano buone abitudini, adesso sono anche il riferimento che un giorno qualcuno potrebbe andare a cercare.

Il corso base sulla sicurezza: perché è obbligatorio, e che cosa chiede davvero la legge

Il piano di protezione civile a Villa Potenza: le procedure, le aree, dove andare

Perché lo scriviamo

Perché è una notizia che riguarda da vicino qualche migliaio di persone nelle Marche e qualche milione in Italia, e che fuori dall’ambiente non se la fila nessuno.

E perché la paura della firma ha tenuto lontane dal volontariato più persone di quanto si creda. Se qualcuno ci stava pensando e si era fermato lì, adesso c’è un motivo in meno per non provarci.

Come si entra nel gruppo

Fonti: il dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati sull’atto Camera 3076 — già atto Senato 1779 — («Disposizioni in materia di protezione civile», AC0486b (si apre in una nuova scheda), 5 agosto 2026), che illustra articolo per articolo i nuovi 42-bis e 42-ter del Codice della protezione civile. Per la data e lo stato dell’iter, la scheda del progetto di legge C.3076 (si apre in una nuova scheda) sul sito della Camera, che alla data di oggi lo dà «approvato definitivamente il 21 ottobre 2026, non ancora pubblicato». Sull’obbligo assicurativo: articolo 18 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 117 del 2017) e decreto ministeriale del 6 ottobre 2021. Questo articolo è un riassunto divulgativo e non un parere legale.